vai al contenuto principale
(+39) 0574 6561 |  segreteria@prato.confartigianato.it  |  | Consulta la Webmail |

Superbonus: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 13/E del 13 giugno scorso, l’Agenzia delle Entrate spiega le ultime modifiche normative (Decreto “Aiuti-quater”, legge di Bilancio 2023 e Decreto “Cessioni”) che hanno interessato l’agevolazione fiscale del Superbonus. Si tratta, come noto, di disposizioni che, a fronte della generica riduzione della superdetrazione dal 2023, ne hanno mantenuto la misura piena al 110% in presenza di determinati requisiti e per specifiche fattispecie, introducendo un ampilamento temporale all’agevolazione per le unifamiliari, nonché la possibilità di ripartire la detrazione in 10 anni (anziché in 4) per le spese sotenute nel 2022, consentendo una migliore fruibilità nei casi di utizzo diretto del beneficio.

Riassumendo, tra le principali novità c’è la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

L’ambito temporale di applicazione del superbonus (previsto nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022, ai sensi dell’art. 119, cc. 1 e 4, D.L. 34/2020), ha ricevuto un ampliamento temporale, con decalage in alcuni casi come previsto dal comma 8-bis della medesima disposizione, la cui lettura deve essere integrata dal comma 8-ter (per il “cratere sismico”), nonché dal D.L. “Aiuti-quater” e legge di Bilancio 2023.

Spazio, infine, allo sconto fiscale per gli impianti fotovoltaici che la legge di Bilancio 2023 ha esteso alle Onlus, alle Organizzazioni di volontariato (Odv) e alle Associazioni di promozione sociale (Aps): il beneficio vale anche per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti.

Tutti i dettagli al link:  https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-13-giugno-2023

Questo articolo ha 0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna su