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Rivalutazione Beni Aziendali

L’articolo 110 del Decreto Agosto prevede la possibilità per tutte le imprese di effettuare una rivalutazione per i beni d’impresa e delle partecipazioni, risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019 da effettuarsi nel bilancio relativo all’esercizio 2020.
Si tratta di una misura molto vantaggiosa per le imprese, le quali, solo con il versamento di una imposta sostitutiva del 3% sul maggior valore del bene, potranno avere vantaggi fiscali da non sottovalutare, sia durante il naturale ciclo di vita dell’azienda, sia in caso di vendita del bene o di cessazione dell’attività.
Le principali agevolazioni riguardano:

  • Versamento dell’imposta sostitutiva pari al 3% del maggior valore, in un massimo di 3 rate di pari importo entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi;
  • Deduzione immediata dei maggiori ammortamenti, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata.
  • Utilizzo del Maggior Valore per cessioni od estromissione del bene dall’attività d’impresa a partire dal 4° anno successivo alla rivalutazione.

Ma quali sono i beni soggetti a tale misura? Tutti i beni materiali e immateriali presenti all’interno dell’impresa e in particolare:

  • Terreni
  • Fabbricati
  • Impianti
  • Macchinari
  • Attrezzature
  • Marchi
  • Brevetti

Chiamaci per avere maggiori informazioni già da adesso:
Ufficio Tributario Dott. Fabio Casati 0574656260
Ufficio Categorie Enzo Lucchesi 05745177842

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