Si è svolto martedì 28 novembre, presso le aule di FSC, Formazione Sicurezza Costruzioni (ente…
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs 106/2017 per i Prodotti da Costruzione
Il DL adegua la normativa nazionale al Regolamento Europeo n. 305/2011
Il Decreto disciplina le regole cui sono sottoposti i fabbricanti di prodotti da costruzione (compresi serramenti, chiusure schermi, vetri e facciate continue, elementi strutturali, ecc) soggetti sia alle norme europee En che agli ETA,Valutazione Tecnica europea.
L’intento è quello di garantire meglio sicurezza e qualità delle costruzioni, di migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti.
Il decreto, come da Regolamento, disciplina le regole cui sono sottoposti i fabbricanti di prodotti da costruzione, soggetti sia alle norme europee armonizzate che a una Valutazione Tecnica Europea (ETA), fissando le condizioni per l’immissione dei prodotti sul mercato, le regole per la redazione della dichiarazione di prestazione, le istruzioni e informazioni sulla sicurezza dei prodotti (art. 5).
In buona sostanza recepisce quanto già previsto dal regolamento europeo adeguando anche il quadro normativo nazionale e gli adempimenti per il mondo delle PMI con le seguenti importanti indicazioni:
- le deroghe dall’obbligo di redazione della dichiarazione di prestazione (all’art. 5, comma 6) per i prodotti fabbricati in un unico esemplare o in un processo non in serie o fabbricati in cantiere, per i prodotti fabbricati con metodi tradizionali o atti alla conservazione del patrimonio (come previsto dall’articolo 5 del Regolamento).
- . l’applicazione delle procedure semplificate per le microimprese (art. 6, comma 5) come previste dall’articolo 37 del Regolamento.
Il decreto determina chi controlla e vigila sul mercato e prevede un regime sanzionatorio che ne rappresenta uno dei tratti salienti coinvolgendo l’intera filiera degli operatori economici (fabbricanti, importatori, distributori e mandatari), dei costruttori, direttori lavori, direttori dell’esecuzione e collaudatori, organismi e laboratori di parte terza nonché i progettisti che prescrivono prodotti non conformi (articoli 19, 20, 21 e 22).
Così come previsto all’art. 59 del Regolamento è presente la sanabilità senza sanzione dei meri errori formali (targhetta non conforme al format, errori di compilazione, dichiarazione di prestazione non aderente alle disposizioni del regolamento, ecc….) riducendo così notevolmente il numero di potenziali multe.
E’ stato previsto invece l’arresto per chi viola le regole per i prodotti strutturali e antincendio ma riducendone notevolmente gli importi rispetto alla prima bozza nel quale erano previsti arresti anche fino ad un massimo di tre anni.
E’ stato istituito all’art 3 il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione che coordinerà le attività delle amministrazioni competenti nel settore e determinerà gli indirizzi volti ad assicurare l’uniformità e il controllo dell’attività di certificazione e prova degli organismi notificati; i rappresentanti delle Associazioni di categoria rappresentative del settore delle costruzioni pur non essendo membri di diritto è previsto che vengano invitati con funzioni consultive in relazioni agli argomenti trattati.
A tale proposito la Confartigianato nel documento presentato in audizione ne ha sollecitato una piena attuazione.
All’art. 7, inoltre, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni connesse al rilascio della valutazione tecnica europea (ETA) si prevede la costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB).
Tutto ciò prevede in sintesi il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.
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