Terminate le deroghe legate allo stato emergenziale Covid : dal 1° gennaio 2023 si potrà lavorare in smart working…
OBBLIGO DI GREEN PASS PER I LAVORATORI: LE NOVITÀ
Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 settembre
I lavoratori che non hanno il green pass non potranno accedere all’interno dei luoghi di lavoro e verranno sospesi senza retribuzione dopo cinque giorni di assenza, nell’ambito del comparto pubblico, e solo un giorno nel privato, questo è stato stabilito nella seduta dello scorso 16 settembre dal Consiglio dei Ministri per incentivare al massimo la vaccinazione di coloro che ancora non hanno provveduto.
L’obbligo nel comparto privato
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde”.
L’obbligo del certificato per l’accesso al luogo di lavoro ha efficacia per tutti i lavoratori privati, ivi inclusi i liberi professionisti, i collaboratori familiari ed i collaboratori domestici.
I lavoratori del settore privato che non seguiranno le prescrizioni normative, verranno sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. In ogni caso i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Controlli e sanzioni
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.
All’ingresso degli uffici e delle aziende i dipendenti dovranno esibire la certificazione verde al responsabile delle verifiche, che dovrà essere individuato dai vertici aziendali.
Al momento della verifica chi non ha il green pass non potrà accedere all’interno dei luoghi di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato. Nel comparto privato, dopo solo un giorno, “il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione e altri compensi o emolumenti”.
La riammissione in servizio è subordinata al possesso di valida certificazione verde. La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare.
La violazione dell’obbligo di esibizione del certificato è punita con una multa che oscilla tra i 600 e i 1.500 euro e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista, invece, una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Tamponi, tariffe, esenzione e green pass più rapido per i guariti dall’infezione
Il costo dei tamponi, per ottenere la certificazione verde, sarà interamente a carico dei lavoratori. I tamponi saranno gratuiti solo per chi è esentato dalla vaccinazione con apposita certificazione medica nel “limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma”.
Il costo dei tamponi sarà pari a zero per chi non può sottoporsi a vaccinazione, 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni fino al 31 dicembre.
La validità della durata dei tamponi molecolari (anche salivari) è di 72 ore, mentre per i test antigenici la durata viene fissata in 42 ore.
Si riducono anche i tempi, per chi ha sconfitto il Covid, per ottenere il certificato: i guariti dall’infezione non dovranno più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino per avere il green pass, ma lo potranno ottenere subito dopo la prima somministrazione.
Inoltre, per chiunque contrae il virus 14 giorni dopo la somministrazione della prima dose o dopo la doppia iniezione la certificazione verde avrà “una validità di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione”.
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