E’ stata pubblicata la circolare dell’Agenzia delle Entrate n 23/E che fa chiarezza sul Fringe…
DL 104 DEL 14/08/20 O “DECRETO AGOSTO” – NOVITÀ PER DATORI DI LAVORO
In attesa di approfondimenti e disposizioni attuative, di seguito riportiamo le principali misure a disposizione dei datori di lavoro previste dal DL 104 del 14 agosto 2020, o Decreto Agosto.
AMMORTIZZATORI SOCIALI PER “EMERGENZA COVID-19” – INCREMENTO DEL NUMERO DELLE SETTIMANE
I periodi di cassa integrazione, assegno ordinario (FIS-FSBA) e Cig in deroga sono incrementati di ulteriori 9 settimane + ulteriori 9, per complessive 18 settimane, per il periodo dal 13/07/2020 al 31/12/2020.
Si potrà accedere alle ulteriori 9 settimane solo se si sono utilizzate tutte le precedenti 9 e tali settimane saranno:
- senza contribuzione aggiuntiva, se il datore di lavoro ha registrato una riduzione del fatturato di almeno il 20% o se si tratta di azienda di nuova costituzione;
- con contribuzione aggiuntiva del 9% sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, se il datore di lavoro ha subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- con contribuzione aggiuntiva del 18% sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, se il datore di lavoro non ha subito una riduzione del fatturato.
La riduzione di fatturato va verificata confrontando il primo semestre del 2019 ed il medesimo semestre del 2020.
ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE
In alternativa al ricorso agli ulteriori ammortizzatori sociali di cui sopra, ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo) che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO/FSBA/FIS o CIGD) il Decreto Agosto prevede che sia riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del “doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020”, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’esonero non è ancora operativo. L’efficacia è subordinata all’approvazione da parte della Commissione UE.
ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumono, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo annuale pari a 8.060 €. Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni.
DEROGHE ALLA NORMATIVA SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Con il Decreto Agosto Viene estesa la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle causali, qualora previste, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, fino al 31 dicembre 2020 (anziché 30 agosto 2020, come da normativa precedente).
Viene abrogata la disposizione che prevedeva la PROROGA AUTOMATICA ED OBBLIGATORIA dei contratti a termine (sia per i contratti interni che per i contratti con lavoratori “somministrati”) per la durata pari del periodo di sospensione dell’attività lavorativa.
SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI
Resta fermo il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, individuali o collettivi. In deroga al divieto, si potrà licenziare solo:
- in caso di cessazione definitiva dell’attività aziendale;
- terminate le ulteriori 18 settimane di ammortizzatori sociali Covid-19 o terminati i 4 mesi di esonero contributivo previsti da quest’ultimo decreto.
ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI
A rettifica di quanto previsto dai Decreti Legge precedenti, i versamenti sospesi (marzo, aprile e maggio 2020) potranno essere versati:
- per il 50% in una unica soluzione entro il 16/09/2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate (senza sanzioni ed interessi), con prima rata da versare entro il 16/09/2020;
- il restante 50% mediante rateizzazione in massimo 24 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16/01/2021 (senza sanzioni ed interessi).
PROROGA RISCOSSIONE COATTIVA
Restano sospesi sino al 15 ottobre 2020 i pignoramenti su stipendi e pensioni dell’Agenzia della Riscossione.
RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE ANNO 2020
Solo per l’anno in corso, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito, è elevato ad € 516,46 (anziché € 258,00).
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