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25 Marzo 2020

D.M. 25 Marzo 2020: Aggiornamenti

AGGIORNAMENTI INTRODOTTI DAL NUOVO DECRETO

Il D.M. 25 Marzo 2020 ha disposto alcuni aggiornamenti e sono state apportate una serie di modifiche all’allegato 1 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020. Le modiche del D.M. 25 marzo 2020 hanno previsto l’esclusione di una serie di codici ateco autorizzati in precedenza, la limitazione di altri e l’introduzione di alcune attività che erano rimaste escluse. Raccomandiamo di fare la massima attenzione in quanto alcuni sono “sottocodici” di altri autorizzati (solo per esempio il codice 17 è autorizzato MA con l’esclusione dei codici 17.23 e 17.24 che quindi dovranno chiudere).

Quindi sulla base del nuovo allegato 1 del D.M. 25 Marzo 2020 , a partire dal 26 Marzo 2020 sono sospese, fino al 3 Aprile 2020, le seguenti attività:

13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
17.23 Fabbricazione di prodotti cartotecnici
17.24 Fabbricazione di carta da parati
20.12 Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.51.01 Fabbricazione di fiammiferi
20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi
20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
22.1 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA
22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature
22.29.02 Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica
28.3 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L’AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA
28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco
33.11.01 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d’arma e munizioni
33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
33.11.05 Riparazione e manutenzione di armi bianche
33.11.07 Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa
33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
33.12.92 Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento
33.16 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
33.17 Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori)
42.91 Costruzione di opere idrauliche
42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
42.99.10 CODICE INESISTENTE NELLA DECLARATORIA ATECO 2007
46.69.19 Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto
NOTA BENE! Le attività indicate sopra possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 Marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

A partire dal 26 Marzo 2020 possono essere esercitate le attività non presenti nell’all. 1 del DPCM 22 Marzo 2020 e reintrodotte dal D.M. 25 Marzo 2020 riportate qui di seguito:

23.13 Fabbricazione di vetro cavo
25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
27.2 FABBRICAZIONE DI BATTERIE DI PILE ED ACCUMULATORI ELETTRICI
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio (compresi parti e accessori)
78.2 ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE)                (1)
82.99.99 Altri servizi di supporto alle imprese nca                                                              (2)

Per alcune attività sono previste alcune limitazioni riportate nelle note qui di seguito:

78.2  Nota (1) Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli all.ti 1 e 2  del DPCM 11 marzo e di cui all.1 del DPCM 22 marzo come modificato dal presente D.M.
82.99.99 Nota (2) Limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
82.2  

ATTIVITÀ DEI CALL CENTER

 

Limitatamente alle attività di call center in entrata (inbound), con l’esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (outbound) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli all.ti 1 e 2  del DPCM 11 marzo e di cui all.1 del DPCM 22 marzo come modificato dal presente D.M.

In attesa della pubblicazione da parte delle Camere di Commercio Industria ed Agricoltura degli elenchi completi, in allegato, per completezza di informazione si riporta l’elenco completo degli ATECO autorizzati a proseguire l’attività ad oggi (sia del DPCM 11 marzo sia dell’attuale D.M. 25 Marzo 2020).

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